ART. 1 – Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “Organizzazione di Volontariato Per una Nuova Vita”, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in Via Santa Maria in Conio n° 10 nel comune di Padova.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – Statuto
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 – Finalità e Attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
accoglienza, vicinanza e ascolto alla persona nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico;
accoglienza e supporto psicologico ai pazienti in attesa di trapianto d’organo o già trapiantati e a coloro che li assistono presso la Casa di Accoglienza S. Rita da Cascia, che l’organizzazione gestisce;
sensibilizzazione sulla tematica della donazione di organi e del trapianto d’organo, su altre tematiche sanitarie e sui valori del volontariato attraverso l’organizzazione di incontri nelle Scuole, di incontri informativi/formativi all’interno della Casa di Accoglienza S. Rita da Cascia, di banchetti informativi, di manifestazioni e convegni aperti alla cittadinanza;
supporto, anche economico, a persone in stato di disagio che vengono segnalate dai Servizi Sociali o ai “casi umanitari” riconosciuti, anche attraverso forme di raccolta fondi studiate appositamente;
collaborazione con le strutture ospedaliere della città affinché, anche nella pratica terapeutica, si consolidi la cultura della centralità della persona malata, anche attraverso la partecipazione ad eventi, convegni, manifestazioni e comitati – organizzati dalle strutture ospedaliere – in cui venga richiesto il nostro contributo;
raccolta fondi per migliorare i servizi offerti dalla Casa di Accoglienza S. Rita da Cascia e mantenimento e rinnovamento strutturale della stessa sulla base delle necessità dei pazienti.
Per l’attività di interesse generale prestata, l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6 – Ammissione
Sono soci dell’organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 7 – Diritti e doveri degli associati
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
e il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 8 – Qualità di volontario
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
ART. 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato con possibilità di appello entro 30 giorni all’assemblea.
É comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10 – Gli organi sociali
Sono organi dell’organizzazione:
Assemblea dei soci
Organo di amministrazione
Presidente
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11 – L’assemblea
L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
É convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o email, spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 12 – Compiti dell’assemblea
L’assemblea:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
approva il bilancio di esercizio;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull’esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 15 – Organo di amministrazione
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è formato da un numero dispari di cinque membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
In caso di dimissioni o di decadenza di un membro dell’organo di amministrazione, l’organo di amministrazione in carica – sentito il primo dei non eletti all’epoca della votazione ed ottenuta la sua disponibilità – ne delibera l’entrata in sostituzione del membro dimissionario o decaduto. Il membro entrante resta in carica fino alla naturale scadenza dell’organo di amministrazione. In caso di indisponibilità del primo dei non eletti, l’organo di amministrazione procede a sentire il secondo dei non eletti. Nel caso non si riesca in tal modo a sostituire il posto vacante, si procede a nuove elezioni, convocando un’assemblea dei soci entro 2 mesi dalla data di dimissioni o decadenza del membro.
ART. 16 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione dell’organo di amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrate ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
ART. 18 – I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 19 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 20 – Bilancio
I documenti di bilancio dell’organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 21 – Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 22 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 23 – Personale retribuito
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 24 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25 – Responsabilità dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 26 – Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 27 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.